Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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essere addestrate al combattimento mobile interarmi, dipendono tuttavia da un addestramento di reparto a livello di battaglione/gruppo o addirittura di brigata. In Europa sono disponibili, con l'infrastruttura necessaria, piazze d'esercitazione della truppa idonee e di ampie dimensioni. L'utilità integrale di un simile addestramento è raggiunta soltanto quando gli stati maggiori e le formazioni, con un effettivo regolamentare completo corrispondente a un impiego reale, possono eseguire le pertinenti esercitazioni. Questo obiettivo non può essere raggiunto sulla base dell'attuale partecipazione volontaria a servizi d'istruzione della truppa all'estero.

Anche per le Forze aeree, la crescita del traffico aereo civile sopra la Svizzera limita l'allenamento realistico al combattimento aereo. Nei piccoli settori rimanenti ancora idonei per l'allenamento al combattimento aereo ravvicinato non è possibile utilizzare lo spazio aereo inferiore a causa delle emissioni foniche (bang supersonico). In seguito all'esercizio professionalizzato dell'allenamento di una parte dei mezzi di combattimento aereo, già negli ultimi anni le Forze aeree hanno potuto, sulla base di accordi bilaterali, utilizzare aerodromi e settori d'esercitazione all'estero per gli allenamenti speciali. A causa della riduzione del personale in seno al DDPS, in futuro vi sarà la necessità di ricorrere, unitamente a singole formazioni dei comandi d'aerodromo, anche a militari per garantire il supporto ai velivoli all'estero.

Articolo 42

Adeguamento della formulazione della frase introduttiva del capoverso 2 al tenore del capoverso 1.

Articolo 47 capoverso 4

Il personale militare costituisce l'elemento permanente dell'esercito ed è istruito in maniera multiforme. In quanto detentore stabile del know-how dell'esercito, il personale militare deve sempre aspirare ad acquisire esperienze operative e a integrarle nell'istruzione dei militari di milizia. Al riguardo, oltre all'analisi teorica dei conflitti, per il personale militare l'unica possibilità è costituita dagli impieghi di promovimento della pace ed eventualmente anche da impieghi in servizio d'appoggio. Di principio e per quanto possibile, nel corso della carriera professionale il personale militare deve pertanto compiere almeno un turno di servizio di promovimento della pace oppure essere impiegato come osservatore militare dell'ONU o dell'OSCE. Di conseguenza, nella LM dev'essere stabilito l'obbligo di prestare simili impieghi.

Articolo 48a

L'articolo 48a LM riguarda la cooperazione in materia d'istruzione con Stati esteri. Il capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere le pertinenti convenzioni internazionali. Conformemente al capoverso 2 attualmente in vigore, esso può autorizzare il DDPS a concludere con altri Stati accordi concernenti progetti d'istruzione particolari se con tali Stati esiste una convenzione generale sulla cooperazione in materia d'istruzione, una cosiddetta convenzione quadro. In tal modo è garantito che le convenzioni in materia d'istruzione sono di principio approvate dal Consiglio federale. Soltanto nei casi in cui il Consiglio federale ha già adottato una decisione di principio su tale cooperazione possono essere convenuti