Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Articolo 54a capoversi 2, 2bis e 3

Capoverso 2: l'attuale regolamentazione di carattere assoluto, che non ammette alcuna interruzione del servizio, nella prassi comporta regolarmente problemi, segnatamente nel caso di interruzioni di breve durata dovute alla persona stessa del militare in ferma continuata (per es. interruzione dovuta al ferimento in incidenti). Secondo il chiaro tenore del capoverso, simili interruzioni comportano il licenziamento dal servizio del militare in ferma continuata, che dovrà assolvere il resto del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione in corsi di ripetizione. Poiché egli ha orientato la sua pianificazione a un lungo periodo di servizio, in determinate circostanze questa regolamentazione di carattere assoluto concernente le interruzioni può colpirlo in maniera molto dura (disoccupazione, perdita di guadagno, mancanza di alloggio ecc.). Per mitigare questa situazione insoddisfacente, senza rimettere in discussione il principio del servizio prestato in un unico periodo, in futuro il Consiglio federale sarà autorizzato, nel caso di interruzioni di breve durata inerenti alla persona stessa del militare in ferma continuata, a consentire che egli continui a prestare servizio come tale.

Capoverso 2bis: per i militari di milizia, un impiego all'estero è – e rimane – volontario, sempre che si tratti di servizio di promovimento della pace oppure di servizio d'appoggio all'estero. Conformemente all'articolo 69 capoverso 3 LM, il servizio d'appoggio può essere dichiarato obbligatorio soltanto per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe. Conformemente alle direttive del Consiglio federale in materia di pianificazione, per il 2008 l'esercito deve incrementare adeguatamente le capacità nel campo delle PSO (Peace Support Operations), ossia praticamente raddoppiarle rispetto allo stato attuale. Questo incremento delle capacità è possibile soltanto se, oltre al personale militare (militari di professione e a contratto temporaneo), al personale civile del DDPS e agli impiegati con contratto temporaneo, anche i militari di milizia offrono un contributo. A causa dei periodi d'impiego necessariamente lunghi, entrano in considerazione soltanto militari in ferma continuata. In questo contesto sarà mantenuto il principio della scelta volontaria multipla. Di conseguenza, la scelta di adempiere il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione senza interruzioni rimane una libera decisione della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. Dopo che la persona ha deciso a favore del modello del militare in ferma continuata, può parimenti decidere liberamente se, dopo l'assolvimento della scuola reclute, vuole essere impiegato in Svizzera o all'estero. Tuttavia, qualora abbia di principio deciso a favore di servizi all'estero, dovrà prestare tutti gli impieghi ordinati e non avrà la possibilità di sceglierne soltanto alcuni.

Capoverso 3: adeguamento linguistico in seguito all'introduzione del termine «militare in ferma continuata» nel capoverso 1.

Articoli 55-58

Con Esercito XXI, il grado corrispondente alla funzione di capogruppo, in precedenza caporale, è stato elevato; il capogruppo è ora un sergente. In occasione dell'ultima revisione della LM questo fatto non è stato, per errore, considerato e ora vi si pone rimedio.