Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Articolo 85 capoverso 3

Oggi la funzione di capo dello stato maggiore generale non esiste più. Essa è stata sostituita da quella di capo dell'esercito. Attualmente rimane aperta la questione se tali funzioni debbano essere previste in caso di servizio attivo. Se necessario, il Consiglio federale, sulla base della sua competenza in materia di organizzazione, potrebbe reintrodurle. In un simile caso, competerebbe al Consiglio federale garantire la partecipazione del comandante in capo dell'esercito alla scelta dei titolari. In questa disposizione è in ogni caso possibile stralciare il riferimento al capo dello stato maggiore generale.

Articolo 103 capoverso 3

I rapporti di polizia attualmente ammessi dalla legge non sono sufficienti per una adeguata valutazione dell'idoneità di un aspirante. Tale lacuna dev'essere colmata. Con le formulazioni proposte non vengono rilevati più dati di quelli trattati già oggi sulla base dell'articolo 66 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), degli articoli 27-31 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (OCoM; RS 511.22) e dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331). L'articolo 103 LM non costituisce al riguardo una base legale autonoma poiché le pertinenti regolamentazioni devono essere formulate direttamente negli atti normativi in materia, cioè nel CP e nella LSIM. Nella LM si è provveduto unicamente, per ragioni di trasparenza, a menzionare anche i trattamenti dei dati in questione.

Articolo 109a

La liquidazione costituisce la conclusione del processo che assicura la dotazione materiale dell'esercito (processo d'armamento). Nel quadro del processo di messa fuori servizio lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito assegna il mandato di messa fuori servizio alla Base logistica dell'esercito, la quale gestisce il materiale dell'esercito. Quest'ultima assegna infine il mandato di liquidazione ad armasuisse, competente per la liquidazione.

Nella sua qualità di Centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura, conformemente alle direttive politiche, un approvvigionamento tempestivo e orientato a principi economici dell'esercito, del Dipartimento e di terzi con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni. Per perseguire questo obiettivo, armasuisse valuta e acquista beni e prestazioni e liquida sistemi, materiale e costruzioni stralciati dall'inventario militare.

Il ridimensionamento dell'esercito comporta una diminuzione del fabbisogno di sistemi, materiale e immobili. Numerosi sistemi e immobili nonché molto materiale generale dell'esercito saranno liquidati o venduti nel quadro della pertinente concezione per la messa fuori servizio. Gi obiettivi della liquidazione e della vendita sono la diminuzione dei costi d'esercizio nonché la realizzazione di ricavi mediante vendite.

Oltre al principio di economicità, in occasione della liquidazione o della vendita devono essere rispettate le direttive della legge federale sul materiale bellico, della