Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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seconde decisioni, ossia per il proseguimento dell'impiego approvato, che essa esercita dopo aver consultato le commissioni della politica di sicurezza e di politica estera di entrambe le Camere. Questa possibile delega di competenze non comprende soltanto la componente temporale dell'impiego (proroga), ma anche adeguamenti tattico-operativi (per es. incremento o riduzione in misura proporzionata dei mezzi impiegati). In tal modo l'Assemblea federale potrebbe adottare soluzioni su misura riservandosi di principio la prima decisione e delegando al Consiglio federale le seconde decisioni, di regola politicamente meno importanti.

Articolo 70

Capoverso 2: analogamente agli impieghi di promovimento della pace armati, anche nel caso di impieghi in servizio d'appoggio, il margine di manovra del Consiglio federale sarà incrementato adeguatamente, mantenendo contemporaneamente la funzione direttiva e di controllo dell'Assemblea federale.

Questo obiettivo sarà raggiunto adeguando il numero dei militari che giustifica l'obbligo d'approvazione del Parlamento. Con un aumento del numero dei militari da 2000 a 4000 e mantenendo la durata dell'impiego a tre settimane, il Consiglio federale riceve la competenza di ordinare, su richiesta delle autorità civili, un impiego d'appoggio a loro favore necessario a breve termine, per esempio per proteggere una conferenza internazionale, senza l'approvazione formale del Parlamento. Ciò incrementa la credibilità e l'affidabilità della Svizzera in occasione dell'organizzazione di grandi manifestazioni politicamente importanti convenute a breve termine.

L'effettivo di 4000 militari ipotizzati per un impiego d'appoggio alle autorità civili risulta dalle esperienze raccolte in occasione delle manifestazioni degli ultimi anni quali ad esempio il Vertice del G8 di Evian del 2003 o il Forum economico mondiale (WEF) di Davos. In tal modo la competenza del Consiglio federale per il servizio d'appoggio viene contemporaneamente equiparata a quella per il servizio attivo (art. 77 cpv. 3). La durata dell'impiego (3 settimane) non richiede alcuna modifica poiché così può essere coperto il periodo necessario per la protezione delle pertinenti manifestazioni.

Poiché gli impieghi dell'esercito globali e di lunga durata in servizio d'appoggio sono di grande portata politica, gli impieghi in servizio d'appoggio che superano la soglia menzionata in precedenza per quanto riguarda l'effettivo o la durata devono continuare a essere vincolati a un'approvazione parlamentare.

Per quanto possibile, tale approvazione parlamentare dovrà precedere l'inizio dell'impiego (e non soltanto essere ottenuta – come nel diritto vigente – nella sessione successiva); sono fatti salvi i casi urgenti nei quali il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale. Questo principio trova applicazione anche nel caso di impieghi di promovimento della pace armati (art. 66b cpv. 4). L'approvazione successiva dev'essere ottenuta anche se l'impiego è già terminato prima di tale approvazione; il pertinente messaggio sostituisce il rapporto da presentare conformemente al diritto vigente.

Capoverso 3: Si rinvia alle considerazioni relative all'articolo 66 capoverso 5.