Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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In seguito all'uniformazione delle formulazioni è possibile snellire l'attuale testo di legge, così che alcuni articoli possono essere abrogati senza limitare il contenuto della regolamentazione.
Per poter disciplinare in maniera flessibile e rapida, conformemente alla funzione, i dettagli specifici al perfezionamento, il Consiglio federale sarà autorizzato a delegare al DDPS le regolamentazioni di dettaglio. In tal modo l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) potrà essere considerevolmente alleggerita.
Articolo 66 capoverso 1
L'esperienza mostra che oltre all'ONU e alla OSCE, anche organizzazioni regionali come l'UE nonché singoli Stati o gruppi di Stati con identiche intenzioni si
impegnano per la pacificazione dei conflitti.
La Svizzera offre contributi attivi a una politica di pace globale, si mette a
disposizione come mediatrice e offre buoni uffici. Segnatamente laddove la Svizzera può apportare conoscenze specialistiche e contestuali specifiche, una partecipazione del nostro Paese è sempre richiesta e contribuisce a migliorare il profilo del nostro Paese in politica estera. Per esempio:
y nel Sudan meridionale, dove la Svizzera ha svolto un ruolo decisivo nella conclusione di un armistizio nelle montagne Nuba;
y in Sri Lanka, dove la Svizzera è attivamente impegnata tanto in un programma bilaterale di elaborazione del conflitto quanto nell'appoggio alla Nazione mediatrice, la Norvegia;
y in Colombia, dove la Svizzera, unitamente alla Spagna e la Francia, si impegna per la mediazione di armistizi tra il Governo e i gruppi armati e gestisce anche un programma bilaterale di promovimento della pace;
y in Indonesia/Aceh, dove la Svizzera ha appoggiato con una perizia gli sforzi di mediazione dell'ex presidente finlandese Athisaari.
È un fatto che, per motivi politici, non sempre in occasione di sforzi di mediazione entrano in considerazione organizzazioni multilaterali, ma gruppi di Stati. Ne consegue che, dopo la conclusione di un armistizio o un accordo di pace, almeno in una prima fase, un gruppo di Stati assume anche la responsabilità della sorveglianza e dell'osservazione dell'accordo concluso e deve pertanto organizzare le pertinenti missioni. La sorveglianza degli armistizi e degli accordi di pace menzionati in precedenza ha luogo per la regione delle montagne Nuba da parte di una Joint Military Commission (JMC), in Sri Lanka da parte della Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) e in Indonesia a parte dell'Aceh Monitoring Mission (AMM), una missione alla quale partecipano l'UE, l'ASEAN e altri Stati.
In passato, sulla base dell'articolo 66 capoverso 1 LM, la Svizzera è stata più volte impedita di partecipare – anche con contingenti non armati – a simili missioni o di impegnarsi adeguatamente. La Svizzera non ha pertanto potuto cogliere pienamente le opportunità in materia di politica estera risultanti in parte dai suoi sforzi di mediazione e l'efficacia e la sostenibilità del suo impegno sono stati limitati in occasione dell'applicazione degli accordi.