Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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Con una modifica dell'articolo 66 capoverso 1 LM sarà possibile, in condizioni chiaramente definite, ossia nel quadro di un processo d'armistizio o di pace, con l'approvazione dello Stato nel quale si svolge l'impiego nonché sulla base di un accordo di diritto internazionale tra Stati, di appoggiare simili missioni con personale qualificato e pertanto di incrementare l'impegno e il profilo della Svizzera in sforzi di promovimento della pace duraturi.
Articolo 66b
Capoverso 4: l'obiettivo è l'incremento del margine di manovra del Consiglio federale e della sua capacità di reazione nei confronti degli sviluppi a livello internazionale, mantenendo la funzione direttiva e di controllo dell'Assemblea federale per gli impieghi di promovimento della pace armati.
Tale obiettivo sarà raggiunto adeguando entrambe le condizioni (numero dei militari e durata dell'impiego) che giustificano un obbligo d'approvazione da parte del Parlamento. In primo luogo, mediante una riduzione del numero dei militari da 100 a 30 sarà garantito che gli impieghi più significativi sotto il profilo del personale siano sottoposti all'approvazione del Parlamento. A dipendenza del compito e dell'area d'impiego, già un contingente di 30 militari può essere di grande portata politica.
In secondo luogo, con un contemporaneo incremento della durata d'impiego da tre settimane a sei mesi, il Consiglio federale sarà posto nella condizione di decidere, nel quadro delle proprie competenze, in merito a contributi al promovimento della pace internazionale necessari a breve termine. Ciò migliora la capacità di reazione a livello politico e consente per esempio di appoggiare, con un effettivo limitato (30 militari al massimo), una missione di pace internazionale per alcuni mesi con prestazioni speciali (per es. un team d'osservazione e di collegamento, un distaccamento di trasporto aereo oppure esperti nella bonifica di ordigni inesplosi ecc.), senza che con questo si assuma alcun obbligo permanente. La prassi mostra che, nel quadro degli sforzi internazionali di stabilizzazione, sempre più spesso sono richiesti anche impieghi d'appoggio a breve termine di questo tipo (per es. per rafforzare il dispositivo di sicurezza durante le elezioni). In tal modo, la credibilità e la prevedibilità dell'impegno di promovimento della pace della Svizzera nei confronti dei suoi partner saranno considerevolmente rafforzati. Qualora il Consiglio federale dovesse prendere in considerazione un impegno a lungo termine che vada oltre quanto precede, vi è inoltre la possibilità di sfruttare i sei mesi dell'impiego in corso per propri accertamenti sul posto nonché per la formazione di una pertinente opinione politica e l'avvio del processo d'approvazione parlamentare.
In tal modo, conformemente a quanto auspicato nella mozione del Gruppo liberale radicale e nel postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (cfr. n. 1.1.2.2), l'approvazione di impieghi di promovimento della pace armati importanti (che superano la soglia definita per quanto riguarda l'effettivo di personale o il tempo) rimarrà riservata all'Assemblea federale e contemporaneamente al Consiglio federale sarà concesso un più ampio margine di manovra per impieghi di entità limitata richiesti a breve termine.
Capoverso 5: con questo capoverso sarà creata, pure conformemente a quanto auspicato dai summenzionati interventi parlamentari, la possibilità per l'Assemblea federale di delegare al Consiglio federale, caso per caso, i propri poteri per le