Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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legge sul controllo dei beni a duplice impiego e delle relative ordinanze d'esecuzione nonché le condizioni quadro politiche del momento. Inoltre, per l'esportazione di materiale bellico è sempre necessaria un'autorizzazione. Il SECO, in quanto istanza competente, decide su tutte le domande d'esportazione, se necessario d'intesa con gli organi competenti del DFAE.

La vendita di sistemi complessi che comprendono oltre al vero e proprio nucleo del sistema anche pezzi di ricambio, materiale d'istruzione (per es. simulatori), materiale di manutenzione, sistemi di verifica ecc., richiede in singoli casi prestazioni accessorie contrattuali nei settori del materiale periferico e dell'istruzione. Tali prestazioni accessorie sono in primo luogo definite in base ai desideri del cliente.

Le prestazioni contrattuali principali e accessorie stipulate in occasione della liquidazione di sistemi, materiale dell'esercito e immobili, hanno un carattere commerciale e, in funzione del loro contenuto, possono essere sottoposte al diritto privato o al diritto pubblico. A causa di questa scarsa chiarezza sotto il profilo legale e dell'importanza di tali affari, è raccomandata la creazione di una base legale formale per stabilire la competenza in materia di conclusione di contratti.

Conformemente all'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale ( RS 101) la Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale (cfr. anche la legge federale sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero; RS 432.31). Qualora il materiale di cui è prevista la liquidazione costituisse una testimonianza storica dell'evoluzione dell'esercito, la presente disposizione del capoverso 3 consentirà la conservazione e la preparazione di tale materiale storicamente degno di essere conservato. Inoltre, la presente disposizione crea una base legale chiara per mettere a disposizione di istituzioni di diritto privato (per es. l'Associazione del Museo svizzero dell'esercito o il Museo dell'aviazione e della DCA) materiale storicamente degno di essere conservato. Per contro, essa non costituirà la base legale per l'edificazione di un museo dell'esercito finanziato dalla Confederazione. Qualora queste intenzioni dovessero essere realizzate in maniera soddisfacente con la prevista legge sulla promozione della cultura (stato attuale: consultazione terminata, bozza di messaggio in corso di elaborazione), il capoverso 3 sarebbe nuovamente stralciato dal presente disegno di legge.

Infine occorre menzionare che, nel caso di liquidazioni, sono naturalmente applicabili le pertinenti leggi speciali quali la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, sugli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54) o la legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).

Articolo 109b

In considerazione della declinanti capacità della Svizzera nel settore dell'approvvigionamento, della ricerca e della tecnologia, il rafforzamento della cooperazione internazionale e delle interconnessioni nel campo della tecnica d'armamento fondati sul Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 e sulla politica d'armamento in vigore costituiscono una necessità in materia di politica di sicurezza. Inoltre, questo mandato può essere adempiuto con efficienza e ottimizzando i costi soltanto mediante un'integrazione a livello internazionale.