Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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Capitolo 8: Attività commerciali
Articolo 148i
La presente disposizione contiene l'autorizzazione legale formale per le singole unità amministrative del DDPS richiesta dalla legge federale sulla finanze della Confederazione per l'esercizio di attività commerciali (cfr. n. 1.1.2.4). Essa si orienta in primo luogo all'esercito e all'amministrazione militare, ciò che corrisponde al campo di applicazione precipuo della LM. Per i rimanenti settori del DDPS (Protezione della popolazione e Sport) dovranno essere introdotte regolamentazioni proprie. Per il settore della protezione della popolazione questo obiettivo sarà realizzato mediante una nuova disposizione nell'articolo 73a LPPC, disposizione che entrerà in vigore unitamente alla presente revisione della LM. Per il settore dello sport si provvederà a definire un disciplinamento proprio nel quadro di una revisione separata della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0).
Sino all'emanazione di disposizioni legali specifiche ai settori, si applicherà per tutte le unità amministrative la presente regolamentazione generale delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 148i LM.
Le unità amministrative stabiliscono esse stesse se e quali attività commerciali – nel quadro delle direttive legali – intendono svolgere. Può trattarsi per esempio del noleggio di materiale dell'esercito e di veicoli (Aggruppamento Difesa) oppure della locazione di alloggi e della concessione di licenze per marchi del DDPS nonché della fornitura di prestazioni di diritto privato (armasuisse). Sono possibili anche nuove attività nell'ambito dell'economia privata, come ad esempio la commercializzazione di know-how formativo nel settore della difesa.
Le attività commerciali devono sempre essere un sottoprodotto dell'attività ufficiale. Sono per esempio ammesse laddove una risorsa amministrativa (veicolo, edificio ecc.) momentaneamente non necessaria può essere sfruttata economicamente. Per le attività commerciali entrano in considerazione oggetti e beni patrimoniali acquistati per l'adempimento dei compiti legali oppure sottoprodotti risultanti dall'adempimento dei compiti legali (per es. know-how tecnico e processi industriali nel settore di armasuisse che possono essere resi utilizzabili anche per terzi). Con l'espressione «compiti principali» (cpv. 1) s'intendono i compiti delle unità amministrative definiti nell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS; RS 172.214.1).
Quali attività commerciali (sempre che non siano disciplinate da leggi speciali), per il DDPS entrano in considerazione:
– la locazione di edifici, impianti e installazioni,
– il noleggio di apparecchi e materiale,
– il noleggio di veicoli, macchine da cantiere e altre macchine,
– la concessione di licenze per marchi,
– la messa a disposizione di risultati di ricerche, installazioni e processi
speciali di armasuisse.