Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Cantoni. Per contro, da quando la competenza cantonale nel settore del materiale dell'esercito non esiste più, il vero e proprio ritiro del materiale è effettuato dalla Confederazione (cfr. messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], n. 2.5, FF 2005 5349). È pertanto necessaria una nuova formulazione dell'articolo 122.

Articolo 123 capoverso 2 lettera a

Correzione concettuale. Le imprese d'armamento organizzate secondo il diritto privato qui menzionate sono imprese della Confederazione e non dell'Aggruppamento dell'armamento.

Articolo 130a

In seguito all'introduzione di Esercito XXI e alle relative riduzioni degli effettivi, sono stati messi fuori servizio anche numerosi immobili. Conformemente alla Costituzione federale (art. 78; RS 101), la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio e ha cura dei luoghi storici e dei monumenti culturali. La messa sotto tutela ha luogo nel quadro della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). La presente disposizione garantirà esplicitamente che gli immobili considerati come beni culturali degni di essere conservati siano posti sotto tutela invece di essere destinati alla liquidazione (cfr. anche il commento all'art. 109a relativamente al disegno di una legge sulla promozione della cultura).

Articolo 140 capoverso 1

Nel quadro della legge federale del … che emana e modifica atti legislativi per la nuova imposizione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2005 5625) sarà ridefinito il concetto di materiale dell'esercito della legge militare (art. 105). Di conseguenza è possibile rinunciare all'elencazione esaustiva che figura nell'articolo 140.

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Questo capitolo, conformemente a numerosi mandati del Consiglio federale per la rielaborazione delle norme relative al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esercito e dell'amministrazione militare, sarà trasferito in una nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari. In occasione della formulazione concreta delle pertinenti norme è emerso che per soddisfare i requisiti della protezione dei dati occorre un'ampia regolamentazione. Di conseguenza, rispetto agli altri contenuti la legge militare comprenderebbe un numero sproporzionato di norme sulla protezione dei dati. Analogamente al disegno di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; FF 2006 4661), con il disegno C sarà pertanto creata una propria legge federali sui sistemi d'informazione militari (LSIM) che disciplinerà compiutamente le questioni relative alla protezione dei dati. Di conseguenza, il capitolo 7 della LM sarà ora costituito unicamente di un corrispondente rimando (art. 146).