Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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Le attività commerciali per le quali manca una stretta relazione con i compiti della pertinente unità amministrativa oppure che per la loro esecuzione richiedono l'acquisto di un'infrastruttura supplementare specifica non sono ammesse.
Nell'esercizio di attività commerciali, le unità amministrative sono soggette alle medesime prescrizioni in materia di concorrenza degli altri offerenti privati (Codice delle obbligazioni [CO; RS 220], legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]).
La contabilità analitica affidabile richiesta al capoverso 2 è utile per la trasparenza dei costi. L'espressione «a prezzi che coprono almeno i costi» significa che le prestazioni fornite dalle unità amministrative devono essere conteggiate secondo il principio dei costi effettivi.
Modifica del diritto vigente (allegato)
1. Legge sul personale federale (LPers)
Articolo 24 capoverso 3 LPers
Sulla base del vigente articolo 24 capoverso 2 LPers è già stato possibile obbligare il personale civile dell'Aggruppamento Difesa in seno al DDPS a eseguire brevi impieghi all'estero, nella misura in cui l'attività all'estero corrispondeva a quella della descrizione del posto. Al riguardo non era necessaria alcuna modifica del contratto di lavoro. Nell'ambito degli impieghi all'estero dell'esercito vi è però la necessità di poter obbligare gli specialisti indispensabili dell'Aggruppamento Difesa a eseguire tali impieghi per lunghi periodi, senza che tale obbligo sia stato esplicitamente disciplinato nel contratto di lavoro.
Il presente articolo corrisponde di principio al nuovo articolo 47 capoverso 4 LM. A differenza del personale militare, che in generale può essere obbligato a eseguire impieghi all'estero, per il personale civile è applicata una restrizione: sarà impiegato soltanto il personale che nel DDPS esercita la funzione specialista richiesta, sempre che tali specialisti non possano essere reclutati sul mercato del lavoro. Tale è il caso per esempio dei meccanici di elicotteri che in occasione di impieghi all'estero con elicotteri militari devono assicurarne la manutenzione all'estero.
2. Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
(LPPC)
Articoli 17 e 18
Poiché dal 1° gennaio 2004 il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva per l'esercito e la protezione civile avviene in comune, è opportuna un'utilizzazione uniforme dei termini. Per quanto riguarda l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sul reclutamento (OREC; RS 511.11), il termine «assegnazione» designa l'assegnazione a una funzione (nell'esercito o nella protezione civile) eseguita in occasione del reclutamento. Con il termine «incorporazione», per contro, nell'ambito della