Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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protezione civile è designata l'incorporazione in una formazione o nel personale di riserva; a differenza di quanto avviene per l'«assegnazione» giusta l'OREC, essa è effettuata dai Cantoni.

Tuttavia, agli articoli 17 e 18 la LPPC utilizza il termine «attribuzione» anche quando in effetti si tratta di «incorporazioni». Per tale motivo, negli articoli citati deve essere adeguata la terminologia.

Articolo 43 capoverso 2

Come nel caso del materiale dell'esercito (art. 109a LM) e degli immobili militari (art. 130a LM), il DDPS potrà disciplinare anche la liquidazione del materiale della protezione civile. Una pertinente delega deve pertanto essere inserita anche nella LPPC.

Articolo 66 capoverso 2

L'articolo 66 LPPC prevede che in caso di controversie di natura non pecuniaria contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammesso entro 30 giorni il ricorso al DDPS; quest'ultimo decide definitivamente. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; FF 2006 2197; RS 173.32), tali ricorsi non saranno più da presentare al DDPS, ma al Tribunale amministrativo federale.

Conformemente all'articolo 38 capoverso 4 LPPC le richieste di differimento del servizio nell'ambito dell'istruzione (art. 33 segg. LPPC) sono inoltrate dal milite della protezione civile all'organo che lo ha convocato; eventuali possibilità di opposizione o di ricorso contro tale decisione risultano dal diritto cantonale applicabile nel singolo caso. Poiché nel caso di richieste di differimento del servizio si tratta di affari di carattere non pecuniario, sulla base dell'articolo 66 LPPC attualmente in questo settore le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso al DDPS. Nella pratica, una simile procedura di ricorso può però comportare problemi non indifferenti segnatamente sotto il profilo del tempo necessario, poiché le richieste di differimento del servizio – opportunamente

– possono essere inoltrate al più tardi 10 giorni prima dell'entrata in servizio (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile, OPCi; RS 520.11). Inoltre, poiché non vi è alcun diritto al differimento di un servizio (art. 9 cpv. 1 OPCi), l'attuale disciplinamento, che prevede la possibilità di un ricorso fino a livello federale, non sembra appropriato.

Di conseguenza, contro le convocazioni e le decisioni relative a differimenti del servizio sarà possibile soltanto un riesame da parte dell'organo che ha effettuato la convocazione. Questa regolamentazione corrisponde a quella per le chiamate in servizio e i differimenti del servizio nell'esercito (art. 38 LM).

Articolo 72

I dati del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile devono poter essere inviati per via diretta agli uffici cantonali competenti per la protezione civile. Poiché a livello federale l'interlocutore degli