Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Nella sua qualità di Centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura, conformemente alle direttive politiche, un approvvigionamento tempestivo e orientato a principi economici dell'esercito, del Dipartimento e di terzi con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni. Per realizzare tale obiettivo, armasuisse assiste l'esercito e il Dipartimento nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione di sistemi, materiale e costruzioni e assicura le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il Dipartimento.

La cooperazione tra la Svizzera e i suoi partner nel campo della tecnica d'armamento si inserisce senza problemi nel contesto della politica interna e della politica estera e deve essere visto in relazione con gli accordi bilaterali nel campo della cooperazione in materia d'armamento conclusi dal Consiglio federale con numerosi Stati europei.

Il concetto di ricerca e sviluppo va inteso in senso lato e comprende tutti gli aspetti delle attività scientifiche nel campo della tecnica d'armamento e della sicurezza, segnatamente il lavoro scientifico di base e lo sviluppo delle capacità.

Gli accordi nel quadro della cooperazione in materia d'armamento riguardano per definizione affari tecnico-amministrativi di portata limitata nel senso dell'articolo 7a LOGA; simili accordi possono essere conclusi autonomamente dal Consiglio federale. In occasione del dibattito sul Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2002 e del dibattito sulla mozione 03.3585 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, minoranza Banga (Trattati internazionali. Procedura ordinaria), il Parlamento si è associato a questa opinione in tre casi. Poiché è anche ipotizzabile che, a seconda dell'intensità della cooperazione prevista, non si tratti più soltanto di trattati di portata limitata, nella legge la situazione giuridica sarà chiarita e al capoverso 1 il Consiglio federale sarà dichiarato espressamente competente pure per tali trattati. Nel capoverso 2 sono elencati i contenuti principali di simili accordi di cooperazione. Per quanto concerne lo scambio di informazioni e di dati (lett. c), va rilevato che sono applicabili i principi di cui all'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Sulla base dell'articolo 48a capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può delegare a un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio federale la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata. Tale delega corrisponde alla prassi vigente. Simili accordi sono di regola firmati da armasuisse. Il controllo da parte del Parlamento è assicurato in quanto il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati di diritto internazionale conclusi da esso stesso o da unità amministrative (art. 48a cpv. 2 LOGA).

Articolo 113

Le ispezioni non vengono più eseguite da anni e non è nemmeno previsto di reintrodurle. Questa disposizione può pertanto essere abrogata.

Articolo 122

Oggi non sono più eseguite vere e proprie ispezioni di licenziamento. Per contro, in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, i militari continuano a essere invitati a restituire il materiale personale. La liquidazione amministrativa (chiamate, dispense e richiami ecc.) rimane di competenza dei