Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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servizi ricuperati prestati nel medesimo periodo. Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 LTEO, i servizi differiti tra il 31esimo e il 34esimo anno d'età non generano invece alcun assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare se l’obbligato al servizio ha già pagato una pertinente tassa per l’anno in cui avrebbe regolarmente dovuto prestare servizio.

2.2 Organizzazione dell'esercito (OEs) (disegno B)

Articolo 12 capoverso 3

Questa modifica è in relazione con l'introduzione della possibilità di dichiarare obbligatori i servizi d'istruzione all'estero (art. 41 cpv. 3 LM). L'OEs contemplerà la possibilità di chiamare in servizio persone soggette all'obbligo di prestare corsi di ripetizione per servizi d'istruzione all'estero con una durata superiore alle tre settimane previste per i corsi di ripetizione. Sulla base dell'articolo 51 capoverso 2 e dell'articolo 149 LM, l'Assemblea federale può disciplinare questa materia in un'ordinanza.

Mentre gli impieghi di personale di supporto in occasione di esercitazioni di combattimento aereo delle Forze aeree all'estero rappresentano per le persone soggette all'obbligo militare sollecitazioni equivalenti a quelle del pertinente corso di ripetizione in Svizzera, i corsi di ripetizione all'estero delle truppe da combattimento delle Forze terrestri avvengono soltanto con lo scopo di svolgere complesse esercitazioni di truppa al combattimento interarmi. Al riguardo, sono preliminarmente necessari alcuni giorni di preparazione in Svizzera per aggiornare le conoscenze tattiche, organizzative e tecniche delle persone soggette all'obbligo di prestare il corso di ripetizione. Successivamente, altri giorni saranno necessari per lo spostamento sulla piazza d'esercitazione all'estero, per la familiarizzazione con la topografia, il clima e le installazioni. L'esercitazione di truppa vera e propria si svilupperà gradualmente e, per motivi didattici, singole fasi del combattimento saranno ripetute. Con i lavori di smobilitazione e il rientro in Svizzera, sarà globalmente superata la durata di un corso di ripetizione, ossia tre settimane. Allo stato attuale della pianificazione, questo genere di esercitazione all'estero sarà assolto da militari delle truppe blindate, dell'artiglieria, dell'aviazione e della DCA. Di regola quest'ultimi saranno chiamati ad assolvere un'unica esercitazione di questo genere.

2.3 Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) (disegno C)

Conformemente a numerosi mandati del Consiglio federale per la rielaborazione delle norme relative al trattamento dei dati personali nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare, l'attuale capitolo 7 della legge militare sarà trasferito in una nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM). In occasione della formulazione concreta delle pertinenti norme è emerso che per soddisfare i requisiti della protezione dei dati occorre un'ampia regolamentazione. Di conseguenza, rispetto agli altri contenuti, la legge militare comprenderebbe un