Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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Articoli 74-79
Con i presenti articoli 74-79 sarà creata la base legale per la gestione di un sistema d'informazione SISLOG destinato ad appoggiare i compiti logistici. Il SISLOG presenta informazioni specifiche ai processi logistici attualizzate quotidianamente e consente confronti con indicatori del passato e del presente e genera una prognosi per il futuro. I dati necessari saranno ripresi, per il tramite di interfacce standardizzate, dai mandanti SAP della Base logistica dell'esercito e della Sicurezza militare nel datawarehouse, l'elemento centrale della piattaforma TI SISLOG. Inoltre, il SISLOG fornisce informazioni a favore della «condotta operativa» e della «gestione del materiale». I settori specialistici dispongono di cockpit che ad esempio forniscono informazioni sull'utilizzazione e la distribuzione spaziale a livello svizzero di impianti delle munizioni e dei carburanti. Il bilanciamento delle quantità in relazione con la realizzazione della concezione «Prontezza di base logistica» non soltanto sgrava i sistemi SAP operativi per quanto riguarda la preparazione dei dati (circa 6 ore per articolo), ma consente anche un efficace trattamento delle domande (60 000 articoli in ca. 10 secondi). Il concetto in materia di sicurezza approvato consente la conservazione dei dati / l'analisi fino al livello di classificazione SEGRETO. L'impiego di smart cards con certificato di sicurezza offre una protezione supplementare contro gli abusi.
Articoli 80-85
In passato, le Forze aeree sono state confrontate con richieste di differenti enti (Corpo delle guardie di confine, polizie cantonali, FFS ecc.) di mettere a disposizione ricognitori telecomandati o elicotteri militari equipaggiati di FLIR (Forward Looking Infrared Radar) per scopi di sorveglianza. Soprattutto in relazione con un impiego a favore del Corpo delle guardie di confine per la sorveglianza dei confini di Stato si è posta la questione della rilevanza del materiale registrato dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati. Sotto il profilo della protezione dei dati manca una pertinente base legale formale, che sarà creata con i presenti articoli, tuttavia limitatamente agli impieghi per tutelare la sicurezza militare e agli impieghi in servizio di promovimento della pace, servizio d'appoggio e servizio attivo (art. 81 cpv. 1 lett. a e b) nonché per appoggiare impieghi urgenti e temporanei delle autorità di polizia civili e del Corpo delle guardie di confine anche al di fuori dei generi d'impiego dell'esercito menzionati in precedenza (art. 81 cpv. 2). La comunicazione dei dati agli organi appoggiati dall'esercito in questo ambito è consentita poiché proprio questo dovrebbe essere in simili casi lo scopo dell'impiego.
Gli impieghi a favore del Corpo delle guardie di confine o delle autorità di polizia cantonali, segnatamente gli impieghi di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, dipendono fortemente dalle circostanze. Hanno luogo – se pianificabili – nel quadro di servizi d'appoggio (art. 81 cpv. 1 lett. b) oppure – in caso d'urgenza – sotto forma di misure immediate (art. 81 cpv. 2); quest'ultimo genere di impieghi può essere autorizzato dall'esercito di propria competenza. Tali impieghi servono al Corpo delle guardie di confine ad esempio per la lotta all'immigrazione illegale, al contrabbando organizzato (stupefacenti, armi, contrabbando di prodotti agricoli, materiale bellico ecc.), alla criminalità transfrontaliera e in generale alla difesa da minacce ai confini e nelle regioni di frontiera. Sono ipotizzabili impieghi a favore della polizia in