Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Articoli 44-49

Nel quadro del progetto di riforma Esercito XXI è stata riorganizzata la liquidazione dei danni in ambito militare. In seno alla Segreteria generale del DDPS è stata creata la nuova unità organizzativa «Centro danni DDPS». La base legale per il trattamento dei casi di danno da parte del Centro è costituita dagli articoli 134-139 LM, che disciplinano i danni in relazione con l'esercito. Per l'adempimento del compito legale sono necessari accertamenti che comprendono anche il rilevamento di dati personali degni di particolare protezione oppure di profili della personalità. In primo piano vi è il rilevamento e il trattamento dei dati nel quadro di incidenti con danni alle persone. Il Centro dispone di un sistema elettronico per la liquidazione definitiva e l'analisi dei danni nella sua sfera di competenza. Negli articoli 168a-168d dell'ordinanza del 29 novembre 1995 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE; RS 510.301), il Sistema d'informazione del Centro danni DDPS è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza ed è stato disciplinato il rilevamento dei dati personali. Con i presenti articoli 44-49 questa regolamentazione transitoria sarà ora ancorata in una legge in senso formale.

Articoli 50-55

Per un'esecuzione efficiente dei controlli di sicurezza relativi alle persone è indispensabile il trattamento dei dati rilevati mediante un sistema d'informazione. Con l'articolo 18 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4) il Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza ed è stato disciplinato sommariamente il rilevamento di dati personali. Con i presenti articoli 50-55 sarà ora creata la base legale più completa necessaria al riguardo.

Articoli 56-61

Le armi d'ordinanza sono consegnate in prestito ai militari in quanto parte dell'equipaggiamento personale, come cosiddette armi personali. Armi d'ordinanza sono consegnate tra l'altro anche agli ufficiali obbligati al tiro, ai funzionari del tiro fuori del servizio (che comprendono segnatamente i monitori di tiro e i monitori dei giovani tiratori), agli alti ufficiali superiori, ai militari di professione e a contratto temporaneo nonché ad altre persone di nazionalità svizzera per la durata della loro partecipazione regolare agli esercizio federali: si tratta delle cosiddette armi personali in prestito. Inoltre, le armi d'ordinanza sono cedute in proprietà ai militari, come armi d'ordinanza punzonate con una «P», in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, sempre che essi adempiano le pertinenti condizioni.

Conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10), la Base logistica dell'esercito tiene un registro relativo alla cessione in proprietà delle armi d'ordinanza ai militari che lasciano l'esercito. Con la revisione della legge sulle armi attualmente in corso sarà creata la base legale per l'istituzione di una banca dati concernente la consegna e il ritiro di armi dell'esercito. Tale banca dati sarà gestita dall'Ufficio centrale Armi e conterrà segnatamente le generalità di coloro che hanno ricevuto in proprietà un'arma in occasione dell'uscita dall'esercito. Gli organi competenti dell'amministrazione militare dovranno di conseguenza comunicare