Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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all'Ufficio centrale soltanto i dati necessari; la tenuta di un proprio registro non è più richiesta.
Con i presenti articoli 56-61 sarà ora creata la base legale per l'esercizio di un sistema d'informazione per la gestione delle armi d'ordinanza di proprietà della Confederazione consegnate in prestito.
Articoli 62-67
Gli articoli 62-67 sono destinati a sostituire l'attuale articolo 148g LM. Il campo d'applicazione è stato ampliato e il Sistema di gestione del Personale Difesa (GPD) è stato integrato nella strategia generale del DDPS per i sistemi di gestione del personale. Sarà consentito derogare al sistema BV PLUS soltanto se esso non può fornire le prestazioni necessarie oppure se l'economicità della realizzazione mediante BV PLUS non è garantita. Il GPD non è in alcuna maniera volto a concorrenziare il sistema BV PLUS, ma è stato concepito come un ragionevole complemento allo stesso. Se è possibile che le prestazioni siano fornite da BV PLUS, le pertinenti funzioni nei sistemi di gestione del personale del DDPS devono essere cancellate. Il GPD è finalizzato ad assistere l'Aggruppamento Difesa nella gestione efficiente del personale, segnatamente per quanto concerne l'impiego e la pianificazione della carriera del personale, i processi nell'ambito del personale e la corrispondenza di servizio concernente il personale. Per quanto concerne il promovimento del personale e dei quadri, si rileverà se sono stati assolti o no corsi di formazione, di perfezionamento professionale o assessment, ma non saranno rilevati dati relativi ai contenuti concreti e alle qualificazioni.
Articoli 68-73
Per un'efficiente gestione del personale che già si trova in servizio di promovimento della pace è necessario trattare i dati rilevanti mediante un apposito sistema d'informazione. Il PERMAFRI è stato introdotto dapprima a livello di ordinanza con l'ordinanza del 26 febbraio 1997 sul servizio di promovimento della pace (RS 172.221.104.41) e l'ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; RS 172.220.111.9) ed è stato disciplinato sommariamente il rilevamento di dati personali. Con i presenti articoli 68-73 sarà creata la base legale più completa necessaria al riguardo.
L'appartenenza religiosa (art. 70 lett. p) del personale destinato al promovimento militare della pace dev'essere rilevata affinché possano essere prese le misure necessarie per l'assistenza religiosa durante l'impiego. Inoltre, l'appartenenza religiosa può assumere importanza segnatamente in occasione di impieghi in aree in cui si svolgono conflitti violenti per motivi religiosi. In questi casi, una determinata appartenenza religiosa dei militari può rappresentare un rischio tanto per il contingente quanto per i militari. Per assicurare l'assistenza spirituale e poter riconoscere un possibile rischio, è pertanto necessario chiedere l'appartenenza religiosa dei candidati.