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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

1quater Le tariffe dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni applicate devono essere sottoposte alle autorità di vigilanza con le basi di calcolo, in particolare le statistiche dei rischi, le comunità di rischio, i parametri, il metodo di calcolo delle dotazioni supplementari nonché i relativi rapporti esplicativi.

2bis Sui premi netti delle tariffe non possono essere accordate riduzioni né altri vantaggi diretti o indiretti. È tuttavia ammessa la fissazione dei premi delle tariffe sulla base dell’andamento individuale dei sinistri.

Art. 94 (nuovo) Classificazione delle aziende e degli assicurati in classi e gradi

delle tariffe

In deroga all’articolo 49 LPGA16, gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettere a e c non devono emanare decisioni formali per la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati in classi e gradi delle tariffe dei premi né per la modifica della classificazione, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 92 capoverso 3.

Art. 99 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi

I conteggi dei premi fondati sulle decisioni esecutive sono pure esecutivi ai sensi dell’articolo 54 LPGA17.

Art. 105 Opposizione contro i conteggi dei premi e la classificazione in classi

e gradi delle tariffe dei premi

I conteggi dei premi fondati su una decisione e le decisioni di classificazione delle aziende e degli assicurati in classi e gradi delle tariffe dei premi possono essere impugnati anche mediante opposizione (art. 52 LPGA18).

Art. 108 (nuovo) Costi della procedura di ricorso

In deroga all’articolo 61 lettera a LPGA19, la procedura di ricorso in caso di contestazioni relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione infortuni dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione del dispendio procedurale e senza riguardo al valore litigioso.

Art. 112 Delitti commessi dal datore di lavoro e dagli assicurati

È punito con una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale20 commina una pena più grave, chiunque:

16 RS 830.1

17 RS 830.1

18 RS 830.1

19 RS 830.1

20 RS 311.0