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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine
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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU
b. sei rappresentanti degli organi esecutivi (due rappresentanti della Suva e quattro rappresentanti degli organi esecutivi della legge del 13 marzo 196415 sul lavoro [LL]);
c. un rappresentante dei datori di lavoro; e
d. un rappresentante dei lavoratori.
2bis La commissione di coordinamento si costituisce autonomamente.
3bis Essa adotta il conto separato della Suva conformemente all’articolo 87 capoverso 2 a destinazione del Consiglio federale.
3ter Essa allestisce il preventivo relativo all’impiego del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.
4 Le decisioni della commissione di coordinamento sono vincolanti per gli assicuratori e gli organi esecutivi della LL.
Titolo prima dell’art. 87
Sezione 4: Finanziamento della vigilanza
Art. 87, rubrica
Premio supplementare
Art. 87a (nuovo) Contributi delle aziende estere alla prevenzione degli infortuni
1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare per la prevenzione degli infortuni contributi equivalenti a quelli delle aziende che vi soggiacciono.
2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi e la procedura di riscossione.
Art. 88 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)
2 Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l’importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali. Il premio supplementare è riscosso dagli assicuratori e amministrato dall’istituzione.
3 Il premio supplementare serve a coprire i costi derivanti dall’attività esercitata dall’istituzione e dagli assicuratori per la prevenzione degli infortuni non professionali.
4 L’istituzione tiene un conto separato sull’amministrazione e l’impiego del premio supplementare e lo sottopone con il rapporto annuale al Consiglio federale affinché ne prenda atto.
15 RS 822.11