Progetto

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del.....

1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore.

2 Le rendite d’invalidità sono concesse secondo il nuovo diritto (art. 18 cpv. 1) se la relativa pretesa non è sorta prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

3 Le rendite d’invalidità sono ridotte secondo il nuovo diritto (art. 20 cpv. 3) se il beneficiario raggiunge l’età del pensionamento fissata nell’articolo 21 LAVS23 dopo l’entrata in vigore della presente modifica. I capitali di copertura liberati devono essere utilizzati per finanziare le future indennità di rincaro o i capitali di copertura supplementari necessari in seguito alla riduzione del tasso d’interesse tecnico.

4 La rendita per superstiti per il coniuge superstite invalido che al momento della presente modifica è invalido per almeno due terzi è assegnata secondo il diritto anteriore se la relativa pretesa è sorta prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

5 Le amministrazioni pubbliche che non hanno operato la loro scelta conformemente all’articolo 75 entro il ….. possono cambiare il loro assicuratore per la prima volta tre anni dopo tale data.

6 La Suva e le casse malati possono continuare a finanziare le dotazioni supplementari (art. 90 cpv. 1) secondo il diritto anteriore per dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

7 Il diritto anteriore si applica ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 108) al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

8 Il limite di responsabilità degli assicuratori in caso di grandi sinistri di cui all’articolo 9a capoverso 1 è aumentato di 100 milioni di franchi all’anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente modifica sino a raggiungere 1,5 miliardi di franchi.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

IV

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

23 RS 831.10