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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

Art. 29a (nuovo) Inizio e fine del diritto

1 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell’assicurato o se il coniuge superstite diventa invalido per almeno il 70 per cento.

2 Il diritto si estingue nei seguenti casi:

a. con il passaggio a nuove nozze del coniuge superstite;

b. con la morte del coniuge superstite;

c. con il riscatto della rendita;

d. se il grado d’invalidità del coniuge superstite scende al di sotto del 70 per cento.

3Il diritto alla rendita per vedovi si estingue inoltre quando il figlio più giovane compie 18 anni. Per i figli ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita per vedovi sussiste sino alla fine degli stessi, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno di età.

Art. 37 cpv. 3

3 Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA9, possono essere ridotte durevolmente, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, al momento dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se muore in seguito a postumi dell’infortunio, le prestazioni in contanti ai superstiti, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, possono essere parimenti ridotte al massimo della metà qualora l’assicurato abbia provocato l’infortunio commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

Art. 51 (nuovo) Autorizzazione a fornire informazioni

1 In deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA10, facendo valere il diritto alle prestazioni l’assicurato autorizza le persone e i servizi menzionati nella domanda a fornire agli organi dell’assicurazione infortuni tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. Tali persone e servizi sono tenute a fornire informazioni.

2 I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati espressamente nella domanda sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell’assicurazione infortuni tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. L’assicurato deve essere informato sui contatti presi con queste persone e servizi.

9 RS 830.1

10 RS 830.1