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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

Art. 77 cpv. 2bis(nuovo) e 3 lett. e (nuova)

2bis L’assicuratore che ha riscosso i premi al momento dell’infortunio effettua le prestazioni per tale infortunio anche se l’azienda non rientra nel suo settore di competenza.

3 Il Consiglio federale regola l’obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori:

e. in caso di ricaduta o di postumi tardivi conseguenti a un infortunio per il quale sono competenti più assicuratori.

Art. 78a Contestazioni tra assicuratori contro gli infortuni

1 In caso di contestazioni tra assicuratori concernenti l’obbligo di effettuare prestazioni in un caso concreto è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato. Se l’assicurato è domiciliato all’estero, si applica per analogia l’articolo 58 capoverso 2 LPGA14.

2 L’Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle altre contestazioni pecuniarie tra assicuratori.

Art. 81 cpv. 1

1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.

Art. 82a (nuovo) Lavori connessi con pericoli particolari

1 Il Consiglio federale può subordinare l’esecuzione di lavori connessi con pericoli particolari al possesso di un attestato di formazione da parte dei lavoratori.

2 Esso disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione.

Art. 83 cpv. 3 (nuovo)

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla pianificazione e il coordinamento delle misure di protezione collettive specifiche dei cantieri per garantire la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori. Può obbligare i committenti della costruzione, in particolare in caso di costruzioni complesse e che comportano rischi, a far ricorso a un coordinatore in materia di sicurezza e di protezione della salute.

Art. 85 cpv. 2, nonché 2bis, 3bise 3ter(nuovi) e 4

2 Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta dei membri seguenti:

a. quattro rappresentanti degli assicuratori (due rappresentanti della Suva e due rappresentanti degli assicuratori secondo l’art. 68 cpv. 1);

14 RS 830.1