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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

Art. 90 cpv. 1

1 Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di copertura dei bisogni.

Art. 90a (nuovo) Dotazioni supplementari per le indennità di rincaro

1 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono dotazioni supplementari separate per ciascun ramo dell’assicurazione obbligatoria al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro (art. 34). Esse sono finanziate con le eccedenze d’interesse sui capitali di copertura delle rendite (art. 90 cpv. 3), con gli utili sui capitali delle dotazioni supplementari, con i pagamenti compensativi tra gli assicuratori e la cassa suppletiva (cpv. 3) e con i premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte dalle eccedenze d’interesse (art. 92 cpv. 1).

2 La cassa suppletiva tiene un conto complessivo di tutte le dotazioni supplementari separate conformemente al capoverso 1.

3 Se le dotazioni supplementari di un assicuratore presentano un saldo negativo, la cassa suppletiva fissa l’importo che gli assicuratori devono versare a titolo di compensazione proporzionalmente alle loro entrate derivanti dalla riscossione dei premi netti.

4 Se il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, gli assicuratori prelevano il capitale di copertura supplementare necessario dalle dotazioni supplementari separate conformemente al capoverso 1. Nella misura i cui i saldi delle dotazioni supplementari non siano sufficienti a costituire il capitale di copertura, la cassa suppletiva fissa un premio supplementare per le indennità di rincaro che deve essere riscosso da tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva.

5 I particolari sono disciplinati nel regolamento della cassa suppletiva.

Art. 91 cpv. 2bis(nuovo)

2bis Le amministrazioni pubbliche il cui personale è assicurato presso diversi assicuratori possono dedurre dal salario dei loro lavoratori un premio corrispondente alla media dei premi dei diversi assicuratori per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Art. 92 cpv. 1bis, 1ter, 1quatere 2bis(nuovi)

1bis Gli assicuratori di cui all’articolo 68 fissano le tariffe dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali in base alla statistica dei rischi conformemente all’articolo 79 capoverso 1.

1ter Le tariffe dei premi degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettere a e c devono essere strutturate in modo tale che tutte le aziende che non rientrano nella competenza della Suva o di una cassa pubblica di assicurazione contro gli infortuni possano esservi classificate.