Progetto

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all’obbligo assicurativo o di pagare i premi;

b. in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;

c. in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo.

Art. 112a (nuovo) Delitti commessi dagli assicuratori e dagli altri organi esecutivi

1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale21 commina una pena più grave, chiunque:

a. viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;

b. in qualità di assicuratore, esegue l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni senza la prevista iscrizione nel registro;

c. in qualità di assicuratore, dà indicazioni false o incomplete nei conti d’esercizio che devono essere sottoposti all’autorità di vigilanza;

d. in qualità di assicuratore, non applica le basi contabili;

e. in qualità di assicuratore, non mette a disposizione dell’autorità di vigilanza le informazioni richieste o non si attiene, nonostante diffida, alle istruzioni dell’autorità di vigilanza.

Art. 113 Contravvenzioni

Chiunque, violando l’obbligo che gli incombe, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle,

chiunque non compila affatto o compila in modo inveritiero i moduli prescritti, chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo, è punito con la multa.

Art. 113a Competenza

L’istruzione e il giudizio delle fattispecie penali secondo l’articolo 112 incombono alle autorità cantonali; l’istruzione e il giudizio delle fattispecie secondo gli articoli 112a e 113 incombono all’Ufficio federale della sanità pubblica. Questo ufficio persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo.

21 RS 311.0

22 RS 313.0