Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
Art. 28
Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell’esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest’ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L’esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.
Capitolo V Cooperazione
Art. 29
1. Ogni Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome, è libero di designare più di un’Autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all’Autorità centrale competente all’interno dello Stato.
Art. 30
1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
2. Esse adottano, nell’ambito dell’applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.
Art. 31
L’Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:
a. agevolare le comunicazioni e offrire l’assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;
b. agevolare con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;
c. aiutare, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.