Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine

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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

e di misure di protezione dei minori

Art. 9

1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l’interesse superiore del minore, potranno:

– o richiedere all’autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l’Autorità centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie,

– o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore.

2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.

3. L’autorità all’origine della domanda potrà esercitare la competenza in nome e per conto dell’autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la domanda.

Art. 10

1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorità di uno Stato contraente, nell’esercizio della loro competenza a conoscere di un’istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, potranno adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore,

a. se, all’inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e

b. se la competenza di queste autorità ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonché da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e se tale competenza sia conforme all’interesse superiore del minore.

2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l’istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.

Art. 11

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino o il minore o dei beni ad esso appartenenti.