Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
Art. 19
1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un’altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l’atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l’altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era regolata da questa legge.
2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l’atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
Art. 20
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.
Art. 21
1. Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell’articolo 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, sarà applicabile la legge di quest’altro Stato. Se la legge di quest’altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile sarà quella designata dall’articolo 16.
Art. 22
La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
Capitolo IV Riconoscimento ed esecuzione
Art. 23
1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato:
a. se la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;