Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
Art. 32
Su richiesta motivata dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l’Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova potrà, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti,
a. fornire un rapporto sulla situazione del minore;
b. chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
Art. 33
1. Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza avverrà in un altro Stato contraente, essa consulterà preliminarmente l’Autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l’assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.
Art. 34
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare, ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore, di comunicargliele.
2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.
Art. 35
1. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione, in particolare per assicurare l’esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.
2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale potranno, su richiesta di un genitore residente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull’idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali potrebbe esercitarlo. L’autorità competente a statuire sul diritto di visita ai