Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
b. se la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
c. su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, se la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita;
d. se il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell’interesse superiore del minore;
e. se la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest’ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
f. se la procedura di cui all’articolo 33 non sia stata rispettata.
Art. 24
Senza pregiudizio dell’articolo 23 paragrafo primo, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.
Art. 25
L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l’autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.
Art. 26
1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell’esecuzione in quest’altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all’articolo 23 paragrafo 2.
Art. 27
Salvo quanto necessario per l’applicazione degli articoli precedenti, l’autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.