Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine

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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

e di misure di protezione dei minori

Capitolo VI Disposizioni generali

Art. 40

1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione, potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria.

3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Art. 41

I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 42

Le autorità cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Art. 43

I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità.

Art. 44

Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere inviate le domande previste agli articoli 8, 9 e 33.

Art. 45

1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all’Ufficio Permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

2. La dichiarazione di cui all’articolo 34 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.