Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
Art. 48
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni regolate dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:
a. in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l’unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quell’unità;
b. in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell’articolo 47.
Art. 49
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:
a. in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
b. in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.
Art. 50
La presente Convenzione non interferisce con la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce tuttavia che siano invocate disposizioni della presente Convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare un diritto di visita.
Art. 51
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata all’Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la Convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata.
Art. 52
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.