Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
h. le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;
i. le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;
j. le decisioni sul diritto d’asilo e in materia di immigrazione.
Capitolo II Competenza
Art. 5
1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l’articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.
Art. 6
1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si verranno a trovare a causa del loro trasferimento, eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell’articolo 5.
2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.
Art. 7
1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a. ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o
b. il minore abbia risieduto nell’altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l’istituzione o ogni altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.