Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
2. La Convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente Convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell’ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
Art. 53
1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l’entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.
2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell’ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
Art. 54
1. Ogni comunicazione all’Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all’articolo 60, opporsi all’uso o del francese o dell’inglese.
Art. 55
1. Uno Stato contraente potrà, conformemente all’articolo 60:
a. riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
b. riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che sia incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.
2. La riserva potrà essere ristretta ad alcune categorie di beni.
Art. 56
Il Segretario generale della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della Convenzione.