Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine

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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

e di misure di protezione dei minori

sensi degli articoli da 5 a 10 dovrà, prima di pronunciarsi, tener conto di queste informazioni, prove o conclusioni.

3. Un’autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 potrà sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.

4. Questo articolo non impedisce ad un’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2.

Art. 36

Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Art. 37

Un’autorità non potrà chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Art. 38

1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Art. 39

Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l’applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.