Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale dei minori

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 20 pagine

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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

e di misure di protezione dei minori

2. Ogni Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.

3. L’effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.

Art. 61

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall’articolo 57.

2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:

a. per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b. per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all’articolo 58 paragrafo 3;

c. per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all’articolo 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notifica di cui in questo articolo.

Art. 62

1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo più lungo per l’entrata in vigore della denuncia, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

Art. 63

Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 58:

a. le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 57;

b. le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 58;

c. la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 61;

d. le dichiarazioni citate agli articoli 34 paragrafo 2 e 59;