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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

c) l’azione ha per oggetto l’assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;

d) l’azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo il parere del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;

e) l’impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l’azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o

f) l’impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d’ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell’oggetto dell’azione.

Art. 12 Lesione dell’integrità fisica di una persona o danni ai beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un’azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell’integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a un atto o a un’omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato e se l’autore dell’atto o dell’omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l’atto o l’omissione.

Art. 13 Proprietà, possesso e utilizzo di beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:

a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell’utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;

b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o

c) di un diritto o interesse dello Stato nell’amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una società in caso di scioglimento.

Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente: