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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

a) lo Stato ha esplicitamente consentito l’applicazione di tali misure nei termini indicati da:

i) un accordo internazionale;

ii) un patto d’arbitrato o un contratto scritto; o

iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l’insorgere della controversia tra le parti; o

b) lo Stato ha riservato o destinato beni all’adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o

c) lo Stato ha stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l’ente contro il quale è stato promosso il procedimento.

Art. 20 Effetti del consenso all’esercizio della giurisdizione sull’adozione di

misure coercitive

Nei casi in cui il consenso all’adozione di misure coercitive è richiesto in virtù degli articoli 18 e 19, il consenso all’esercizio della giurisdizione ai sensi dell’articolo 7 non implica che vi sia consenso all’adozione di misure coercitive.

Art. 21 Categorie specifiche di beni

1. I beni statali delle seguenti categorie non sono segnatamente considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell’articolo 19 lettera c):

a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell’esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;

b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell’esercizio di funzioni militari;

c) i beni della banca centrale o di un’altra autorità monetaria dello Stato;

d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;

e) i beni facenti parte di un’esposizione di oggetti d’interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).