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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza contumaciale non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza è stata ricevuta o è ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.

Art. 24 Privilegi e immunità nel corso di un procedimento davanti a un

tribunale

1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un’informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sarà inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.

2. Uno Stato non è tenuto a fornire una fideiussione né a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e ripetibili di un procedimento al quale esso è parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Parte sesta Disposizioni finali

Art. 25 Allegato

L’allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.

Art. 26 Altri accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 27 Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si sforzano di comporre le controversie circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.

2. Se non può essere composta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o più Stati Parte circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d’arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuno di essi può portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa, ogni Stato può dichiarare di non