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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

Art. 4 Irretroattività della presente Convenzione

Senza pregiudizio dell’applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest’ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.

Parte seconda Principi generali

Art. 5 Immunità degli Stati

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell’immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6 Modalità d’attuazione dell’immunità degli Stati

1. Uno Stato attua l’immunità degli Stati prevista nell’articolo 5 astenendosi dall’esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinché i suoi tribunali decidano d’ufficio che l’immunità dell’altro Stato prevista nell’articolo 5 sia rispettata.

2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato è considerato promosso contro un altro Stato quando quest’ultimo:

a) è citato come parte nel procedimento; o

b) non è citato come parte nel procedimento, ma il procedimento è di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attività.

Art. 7 Consenso esplicito all’esercizio della giurisdizione

1. Uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all’esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:

a) mediante accordo internazionale;

b) in un contratto scritto; o

c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato.