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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine
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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...
considerarsi vincolato al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.
4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 28 Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 29 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione resta aperta all’adesione di qualsiasi Stato.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 30 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
Art. 31 Disdetta
1. Ogni Stato Parte può disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuerà tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la disdetta ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati.
3. La disdetta non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest’ultima, è soggetto in virtù del diritto internazionale.