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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d’autore o ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o

b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.

Art. 15 Partecipazione a società o altri gruppi

1. Uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una società o a un gruppo con o senza personalità giuridica e i rapporti tra lo Stato e la società o il gruppo o le altre parti, se la società o il gruppo:

a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e

b) è registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d’attività in tale Stato.

2. Uno Stato può tuttavia invocare l’immunità giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l’hanno convenuto o se le parti alla controversia l’hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la società o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.

Art. 16 Navi di cui uno Stato è proprietario o esercente

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l’esercizio di tale nave se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all’azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

2. Il paragrafo 1 non si applica né alle navi da guerra e alle navi ausiliarie né alle altre navi di cui uno Stato è proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all’azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

4. Il paragrafo 3 non si applica né a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 né a un carico di cui uno Stato è proprietario e che è utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.