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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilità di cui possono prevalersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.

6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato è proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un’attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un’altra autorità competente di tale Stato avrà valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.

Art. 17 Effetti di un patto d’arbitrato

Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

a) la validità, l’interpretazione o l’applicazione del patto d’arbitrato;

b) la procedura d’arbitrato; o

c) la conferma o l’annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d’arbitrato non disponga diversamente.

Parte quarta Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale

Art. 18 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori

alla sentenza

Anteriormente alla sentenza non si può procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

a) lo Stato ha esplicitamente consentito l’applicazione di tali misure nei termini indicati da:

i) un accordo internazionale;

ii) un patto d’arbitrato o un contratto scritto; o

iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l’insorgere di una controversia tra le parti; o

b) lo Stato ha riservato o destinato beni all’adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.

Art. 19 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori

alla sentenza

Alcuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, può essere presa contro i beni di uno Stato in relazione