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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

2. L’accordo dato da uno Stato per l’applicazione della legge di un altro Stato non è considerato consenso all’esercizio della giurisdizione dei tribunali dell’altro Stato.

Art. 8 Effetti della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale

1. Uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:

a) ha promosso esso medesimo il procedimento; o

b) è intervenuto nel merito del procedimento o vi ha partecipato in qualche modo. Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d’immunità può essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato può invocare l’immunità sulla base di tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.

2. Non è considerato consenso all’esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:

a) invocare l’immunità; o

b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.

3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualità di teste non è considerata consenso del primo Stato all’esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può essere interpretata come consenso del primo Stato all’esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

Art. 9 Domande riconvenzionali

1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.

2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.

3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.