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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine
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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...
Art. 32 Depositario e notificazioni
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualità di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notificazione di disdetta, conformemente agli articoli 29 e 31;
b) la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 30;
c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.
Art. 33 Testi autentici
I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 17 gennaio 2005.
Allegato della Convenzione Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione
Il presente allegato ha lo scopo di enunciare l’interpretazione concordata delle disposizioni in questione.
Art. 10
Il termine «immunità» menzionato nell’articolo 10 deve essere inteso nel contesto globale della presente Convenzione.
L’articolo 10 paragrafo 3 non pregiudica né la questione dello «spezzare l’opacità aziendale» («piercing the corporate veil», responsabilità diretta), né le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.
Art. 11
Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro, nell’articolo 11 paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari.