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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine

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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...

Parte quinta Disposizioni varie

Art. 22 Notificazione o comunicazione degli atti di citazione

1. La notificazione o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato è effettuata:

a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o

b) conformemente a un accordo particolare in materia di notificazione o comunicazione concluso tra l’attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o

c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:

i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o

ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.

2. La notificazione o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) è considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.

3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.

4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non può in seguito opporre l’eccezione che la notificazione o la comunicazione della citazione non sia conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 23 Sentenza contumaciale

1. Una sentenza contumaciale non può essere pronunciata contro uno Stato, eccetto che il tribunale assicuri che:

a) le condizioni previste nell’articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;

b) è passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notificazione o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento è stata effettuata o è ritenuta essere stata effettuata conformemente all’articolo 22 paragrafi 1 e 2; e

c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.

2. Una copia di ogni sentenza contumaciale pronunciata contro uno Stato, accompagnata, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, è trasmessa a quest’ultimo con uno dei mezzi specificati nell’articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.