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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine
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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni RU...
Parte terza Procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l’immunità
Art. 10 Transazioni commerciali
1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtù di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.
3. Se un’impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalità giuridica e avente la capacità di:
a) stare in giudizio; e
b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l’ha autorizzato a esercitare o gestire,
è implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso è impegnato, l’immunità giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non è pregiudicata.
Art. 11 Contratti di lavoro
1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) l’impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell’esercizio del potere pubblico;
b) l’impiegato è:
i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un’organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure è assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
iv) una persona diversa che beneficia dell’immunità diplomatica;