Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Commento relativo alle modifiche della LOGA
2.1.1 Integrazione nella legge vigente
L’attuale regolamentazione prevista dalla LOGA consiste in un’unica disposizione: l’articolo 57 capoverso 2 abilita il Consiglio federale a emanare disposizioni sulla composizione, la nomina, i compiti e la procedura delle commissioni extraparlamentari. Ora è previsto l’inserimento di un ulteriore capitolo sulla consulenza esterna e sulle commissioni extraparlamentari.
La sezione 1 disciplina la consulenza esterna. L’articolo 57 capoverso 1 viene ripreso tale e quale dal diritto vigente e va a formare una disposizione a sé stante. Autorizza il Consiglio federale e i Dipartimenti a far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale. Può trattarsi sia di commissioni ad hoc (commissioni peritali) sia del ricorso a singoli specialisti. Il ricorso alla consulenza esterna da parte di gruppi o uffici è ammesso soltanto se i pertinenti regolamenti interni lo prevedono (art. 29 cpv. 1 lett. d OLOGA). La facoltà di ricorrere a consulenti esterni è così disciplinata in modo esaustivo.
La sezione 2 riguarda le commissioni extraparlamentari. Nel quadro della prevista revisione parziale della LOGA vengono introdotte sette nuove disposizioni. La struttura della legge rimane però inalterata, in quanto la parziale riforma si riallaccia sistematicamente alla regolamentazione esistente. L’attuale articolo 57a LOGA sul trattamento dei dati diventa il nuovo articolo 57h LOGA.
2.1.2 Articolo 57a
Capoverso 1: il vigente articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sulle commissioni definisce le commissioni extraparlamentari come organi istituiti dalla Confederazione che assumono compiti pubblici per conto del Governo e dell’amministrazione. Tale descrizione viene ripresa in forma aggiornata.
L’avverbio “costantemente” impiegato nel testo di legge esprime l’idea che concetto di commissione extraparlamentare non comprende gli organi istituiti per un tempo limitato dalla Confederazione, come ad esempio i gruppi di esperti cui si fa capo nell’ambito di progetti legislativi. La principale missione delle commissioni extraparlamentari consiste dunque nel consigliare costantemente il Governo e l’Amministrazione nell’adempimento dei loro compiti. Le tipiche attività delle commissioni extraparlamentari consistono ad esempio nel redigere perizie su progetti di atti normativi, nell’emettere pareri ad uso interno dell’Amministrazione, nel partecipare alla preparazione di affari del Consiglio federale o nell’esame di affari sotto determinati aspetti specialistici.
Non sono quindi considerati commissioni extraparlamentari né gli organi di direzione di aziende e stabilimenti della Confederazione, né le rappresentanze della Confederazione in seno a organi di terzi (organi internazionali o cantonali, organi di istituti e corporazioni della Confederazione), né gli organi la cui maggioranza dei membri fa parte dell’Amministrazione federale. Il diritto attualmente vigente prevede già questa situazione (art. 1 cpv. 1 lett. b e c, art. 2 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza sulle commissioni).