Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine
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trasparenza dei risultati. La riorganizzazione legislativa della procedura di consultazione, avvenuta nel 2005, può essere spiegata anche con l’intenzione di far passare la partecipazione principalmente attraverso lo strumento della consultazione, piuttosto che attraverso le commissioni extraparlamentari.
La situazione odierna è caratterizzata dal fatto che soltanto le commissioni extraparlamentari istituite dal Consiglio federale possono essere oggetto di una valutazione globale: dato che per istituire tali commissioni occorre un decreto del Governo, la Cancelleria federale dispone delle relative indicazioni, mentre quando la competenza è nelle mani di un Dipartimento o di un Ufficio, la Cancelleria federale non viene necessariamente informata e pertanto non può possedere un quadro completo della situazione. Questo fattore ha sinora impedito una verifica e una valutazione fondate su un quadro generale dell’effettivo delle commissioni, della loro necessità, della delimitazione dei loro compiti o del fabbisogno di nuove commissioni.
1.2 Obiettivo della riorganizzazione
La riforma dell’Amministrazione decisa dal Consiglio federale comprende anche una verifica delle commissioni extraparlamentari della Confederazione. Il numero di commissioni dovrà essere ridotto a breve scadenza onde consentire un’organizzazione più essenziale ed efficiente del sistema commissionale. Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha dunque deciso di ridurre il numero di commissioni del 30 per cento e di rinunciare di principio all’istituzione di nuove commissioni e alle rielezioni ed elezioni suppletorie sino al rinnovo integrale previsto nel 2007.
Ma di per sé tale provvedimento non è sufficiente per garantire in avvenire un sistema commissionale snello e consono alle esigenze del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale La presente riorganizzazione ha pertanto per oggetto misure efficaci a più lungo termine. Le previste misure perseguono i seguenti obiettivi:
• rafforzamento della gestione politica: in futuro il Consiglio federale potrà
adeguare di propria iniziativa le commissioni extraparlamentari al mutare delle esigenze e dei requisiti, anche se si tratta di commissioni previste in una legge, sulla base dell’articolo 8 LOGA;
• snellimento duraturo del sistema delle commissioni: la costituzione di
commissioni extraparlamentari risponderà a criteri chiari che saranno definiti direttamente nella legge, la quale decreterà anche l’obbligo di verificare le commissioni ogni quattro anni in occasione del loro rinnovo integrale e in occasione della revisione totale o parziale di atti normativi dell’Assemblea federale o del Consiglio federale;
• sussidiarietà: si potranno istituire commissioni soltanto per compiti che non
possono essere adempiuti dall’Amministrazione federale o da organizzazioni e persone al suo esterno; questa regola garantirà una prassi uniforme e prudente riguardo all’istituzione di commissioni extraparlamentari;
• trasparenza: sui costi occasionati dalle commissioni dovrà regnare la
trasparenza; sono così soddisfatte anche le esigenze del principio di pubblicità che governa l’Amministrazione federale; per ragioni legate alla protezione dei dati, la rivelazione di spese e indennità deve essere prevista nella legge stessa, ed è inoltre prevista anche la rivelazione delle relazioni d’interesse dei membri delle commissioni;