Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine
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Le disposizioni dell’ordinanza sulle commissioni relative agli organi di direzione di aziende e istituti della Confederazione, alle rappresentanze della Confederazione in seno agli organi di terzi (art. 18 e seg.) non sono argomento del presente progetto, ma sono toccate nella misura in cui l’ordinanza sulle commissioni dovrà essere abrogata. È pertanto previsto che dette disposizioni vengano trasposte nella OLOGA. La trasposizione servirà da spunto per abrogare le istruzioni del Consiglio federale del 15 marzo 1974 destinate ai rappresentanti della Confederazione nelle amministrazioni di società anonime e cooperative, e per riprenderle se necessario nella OLOGA.
Siccome le commissioni extraparlamentari operano per il Consiglio federale o per l’Amministrazione federale, vengono comprese nell’organico dell’Amministrazione federale. Per questo motivo non figurano, ad esempio, tra i destinatari di consultazioni che si rivolgono a entità esterne all’Amministrazione federale4 Il
. coinvolgimento delle commissioni extraparlamentari nei lavori dell’amministrazione può invece avvenire nel quadro della consultazione degli Uffici5.
Secondo il capoverso 2, alle commissioni extraparlamentari possono essere attribuite anche competenze decisionali, oltre che funzioni consultive, a condizione tuttavia che tali competenze siano previste nella legge stessa. Pertanto, le commissioni dotate di competenze decisionali possono essere create soltanto con una legge dell’Assemblea federale, mentre per creare commissioni con mere funzioni consultive può essere sufficiente una base in una semplice ordinanza o in un decreto del Consiglio federale (ev. anche di un Dipartimento o della Cancelleria federale).
2.1.3 Articolo 57b
Il capoverso 1 dispone di rinunciare all’istituzione di una commissione extraparlamentare se il compito può essere adempiuto da un’unità dell’Amministrazione federale centrale. Si può ipotizzare ad esempio, se si tratta di un compito permanente della Confederazione e non solo di un compito contingente, che dopo un certo tempo la competenza professionale sia stata acquisita in seno all’Amministrazione federale. In tal caso, la relativa commissione deve essere abolita, a meno che altre valide ragioni comandino di mantenerla, magari con un mandato diverso. Quindi i compiti che comportano un elevato fabbisogno di coordinamento interno all’Amministrazione devono essere svolti all’interno dell’Amministrazione federale e non devono essere demandati a una commissione.
Bisogna rinunciare a istituire una commissione extraparlamentare anche quando un compito può essere adempiuto da un’organizzazione o persona di diritto pubblico o privato esterna all’Amministrazione federale. Oggi come oggi, diverse commissioni pubbliche costituiscono, per dimensioni, compiti e struttura, commissioni atipiche, come ad esempio la Commissione delle banche o la Commissione della concorrenza, che dispongono entrambe di grandi segretariati in forma di unità amministrative indipendenti. Per quanto riguarda la Commissione della banche, è prevista la sua integrazione nella nuova autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che sarà un istituto di diritto pubblico della Confederazione esterno all’Amministrazione
4 Come precisa in modo esplicito l’art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza del 17 agosto 2005 sulla consultazione (OCo; RS 172.061.1).
5 Art. 4 OLOGA.