Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine
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3.3 Ripercussioni per l’economia nazionale e la politica estera
Il presente progetto non ha alcuna ripercussione sull’economia nazionale né sulla politica estera.
4 Nessi con il programma di legislatura
Nell’obiettivo 3 del Programma di legislatura 2003-200721 il Consiglio federale ha preannunciato una riforma completa dell’Amministrazione federale. La verifica delle commissioni extraparlamentari fa parte di tale riforma dell’Amministrazione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Nel contesto della presente revisione parziale della LOGA, la competenza dell’Assemblea federale si basa sull’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale. La prevista regolamentazione tiene conto dei requisiti costituzionali generali della legislazione, secondo cui le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). La presente revisione parziale della LOGA riguarda l’organizzazione e la procedura delle autorità federali (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.).
5.2 Delega di competenze normative
Secondo l’articolo 182 capoverso 1 della Costituzione federale, il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Il Consiglio federale sarà tenuto ad emanare disposizioni in merito all’indicazione delle relazioni d’interesse da parte dei membri delle commissioni.
Se sono necessarie ulteriori disposizioni d’esecuzione, la competenza normativa del Consiglio federale risulta direttamente dalla sua competenza generale in materia d’esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.). Si prevede di inserire nella OLOGA disposizioni più precise sulla selezione dei membri delle commissioni, sul contenuto della decisione istitutiva, sull’obbligo di tenere la banca dati pubblica sulle commissioni extraparlamentari, sulla periodicità del rilevamento dei costi, sui limiti di durata del mandato per i membri delle commissioni e sulle indennità da loro percepite. In tale misura, le relative disposizioni ancora vigenti dell’ordinanza sulle commissioni verranno trasposte nella OLOGA.
21 FF 2004 969