Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine
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organizzazioni esterne all’Amministrazione. Tale verifica favorisce un’organizzazione adeguata e un adempimento efficiente dei compiti.
• L’introduzione del diritto di consultazione a livello costituzionale (art. 147
Cost.) e nella legge è avvenuta in considerazione dell’importanza di tale strumento. Nel messaggio del 21 gennaio 200417 concernente la legge federale sulla procedura di consultazione, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un rafforzamento della procedura di consultazione. Il coinvolgimento di cerchie esterne all’Amministrazione federale deve avvenire in primo luogo per mezzo di consultazioni, non di commissioni extraparlamentari. Questo progetto stabilisce la sussidiarietà delle commissioni, contribuendo così a un sostanziale rafforzamento del diritto di consultazione e di conseguenza a un coinvolgimento rafforzato delle cerchie esterne all’Amministrazione federale nell’ambito di una procedura formale. Questo aspetto è importante per la Confederazione dal punto di vista della correttezza materiale dei progetti, della loro attuabilità e del consenso che li attornia.
• Contrariamente alle attività delle commissioni, le consultazioni sono pubbli-
che18 Il rafforzamento del diritto di consultazione, come strumento destinato a .
coinvolgere le cerchie esterne all’Amministrazione federale a scapito delle commissioni, rappresenta un passo avanti verso la trasparenza della procedura legislativa preparlamentare.
• Le competenze attribuite per l’istituzione di commissioni extraparlamentari
rafforzano la gestione politica del Consiglio federale e la responsabilità dei vertici dell’Amministrazione.
• Il progetto garantisce una prassi restrittiva nell’istituzione di commissioni
extraparlamentari. I criteri di istituzione ancorati nella legge contribuiscono non solo a realizzare risparmi, ma anche a evitare la creazione di strutture parallele all’interno dell’Amministrazione. Fornisce un analogo contributo anche l’obbligo di verificare periodicamente la ragion d’essere delle commissioni. Infine, consentono di realizzare risparmi anche le disposizioni relative alle dimensioni delle commissioni extraparlamentari e alla presenza soltanto eccezionale di impiegati dell’Amministrazione federale al loro interno.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
I Cantoni e le associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni montane sono i destinatari costanti delle consultazioni19 I loro pareri hanno un’importanza
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particolare quando si tratta di questioni di attuazione e dell’esecuzione del diritto federale20 Invece, Cantoni e Comuni non possono assolutamente, non fosse che per
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ragioni di tempo e di personale, essere rappresentati in tutte le commissioni permanenti della Confederazione. Il previsto rafforzamento delle consultazioni come strumento principale di coinvolgimento favorisce dunque Cantoni e Comuni rispetto alle altre cerchie interessate.
17FF 2004 453
18Art. 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS
172.061).
19 Art. 4 cpv. 2 lett. a e c LCo.
20 Art. 18 cpv. 1 OCo.